Autonomia Differenziata
Autonomia Differenziata
Da tempo si discute sulla possibilità di concedere maggiori competenze legislative alle Regioni che ne facciano richiesta. Il 19 giugno 2024, tale opportunità prevista dalla stessa Costituzione è stata disciplinata attraverso il DDL Calderoli.
Questo tuttavia non significa automaticamente né che l’autonomia differenziata sia una novità per il nostro Paese, né che la sola modifica delle competenze legislative sia in grado di migliorare le condizioni di una Regione.
Esistono forme di autonomia differenziata da almeno 50 anni, conosciute come Regioni a Statuto Speciale. Grazie a questa maggiore autonomia, cinque Regioni italiane su venti dispongono di competenze legislative, amministrative e finanziarie significativamente più ampie rispetto a quelle delle Regioni a Statuto Ordinario, anche alla luce della recente riforma.
Maggiore autonomia non implica né una garanzia di ricchezza né una miglior gestione del proprio territorio, come dimostra il caso della Sicilia.
La Costituzione prevede disposizioni direttamente applicabili nell’Ordinamento, mentre altre sono c.d. “programmatiche”, ovvero prescrivono al Legislatore di regolare una data materia secondo le linee dettate dalla stessa Carta Fondamentale.
Non si tratta quindi né di un malcelato tentativo di secessione delle Regioni a maggior tasso produttivo, né di uno strumento che porterà necessariamente ad una esasperazione ulteriore del divario tra nord e sud del Paese. Se regolato con criterio, il processo di autonomia differenziata può essere visto come un’opportunità per valorizzare le realtà locali, ciascuna con le proprie peculiarità territoriali, sociali ed economiche. Tuttavia, ciò non significa che tutto sia lecito: devono essere garantiti standard minimi per tutti, con autorità preposte a vigilare sul loro rispetto e leggi scritte con competenza, come si addice all’ottava economia mondiale.
I Livelli Essenziali di Prestazione, così come i fondi perequativi minimi dovranno sempre essere garantiti per tutte le realtà territoriali italiane (come prescritto dalla Costituzione), le quali tuttavia potranno avere maggiore spazio di esprimere la propria identità, in relazione al contesto di riferimento.
Tuttavia sono decenni che si parla di determinare i LEP, anche se ad oggi nessun Governo è mai riuscito nell’intento, e se i parametri vengono mal calcolati possono causare anche disastri socio economici in molte zone d’Italia.
Alla luce di tutto questo, ciò che non si spiega è il motivo per cui in oltre 20 anni dalla riforma del Titolo V non fosse mai stata data esecuzione a quanto prescritto dalla Costituzione stessa, ovvero permettere di gestire in maggiore autonomia materie che fino ad oggi sono state di competenza concorrente Stato-Regione.
Tali materie sono:
giurisdizione e norme processuali limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace;
norme generali sull’istruzione;
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Quello che ci aspettiamo dal Legislatore dunque, non deve essere uno scontro tra chi vuole l’autonomia e chi non la vuole per timore di inasprire i divari tra Regioni, ma che siano accolte le domande costituzionalmente tutelate di quei territori che ne facciano richiesta senza compromettere gli standard minimi necessari per un grande Paese europeo.